In occasione dell’incontro di calcio FBC Gravina – Taranto FC 1927, in programma domani – mercoledì 1 novembre alle ore 14:30 – presso lo stadio “Stefano Vicino” di Gravina in Puglia, valevole per la decima giornata di andata del Campionato Nazionale Serie D girone H,
– vista la nota della Questura di Bari Cat. A.4/Gab.2017 del 30/10/2017 con la quale viene segnalato che alla gara è prevista una massiccia partecipazione di pubblico locale nonché l’arrivo di circa 200 sostenitori facenti parte della tifoseria tarantina che risulta attualmente in forte contrasto con i vertici societari, al punto da boicottare le partite interne e seguire in forma massiccia la squadra nelle trasferte, al precipuo scopo di creare disordini e quant’altro possa indurre la Federazione Sportiva a squalificare il campo del Taranto quale sanzione;
– tenendo conto che nello stesso giorno, presso la Fiera San Giorgio, in un’area immediatamente attigua al settore ospiti dell’impianto sportivo si svolgerà una manifestazione fieristica con la partecipazione di un folto pubblico;
– considerate le criticità su esposte nonché l’acerrimo antagonismo sportivo che da sempre contraddistingue la tifoseria del capoluogo ionico da quello residente nei comuni della provincia di Bari, che potrebbe facilmente determinare gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica con il coinvolgimento anche di persone estranee all’evento sportivo;
vista la proposta del Questore di Bari di adozione della prescrizione, per l’incontro in premessa, della “vendita dei tagliandi ai soli residenti nel Comune di Gravina in Puglia, previa esibizione del documento di riconoscimento, nonché l’annullamento dei biglietti eventualmente già venduti ai tifosi ospiti;
ritenuto di aderire alla suddetta proposta, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;
visto l’art.2 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773, ordina alla Società FBC Gravina l’attuazione delle seguenti prescrizioni:
– vendita dei tagliandi ai soli residenti nel Comune di Gravina in Puglia, previa esibizione di documento di riconoscimento;
– annullamento dei biglietti eventualmente già venduti ai tifosi ospiti.
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